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La terrazza che si trova all’ultimo piano di un edificio ha anche la funzione di copertura comune. È necessario quindi considerare che non tutte le modifiche alla proprietà individuale e/o alle parti comuni sono ammesse dalla giurisprudenza. La Cassazione, al riguardo, con la sentenza n. 10004 del 20/04/2017, ha stabilito che gli interventi sulla terrazza possono essere effettuati, purché non alterino la funzione di copertura e protezione del tetto, consentendo quindi la realizzazione della cosiddetta “terrazza a tasca”, ovvero una terrazza incassata nel tetto, trattandosi solitamente di uno spazio al servizio di una mansarda.

Il condomino proprietario dell’ultimo piano, ad esempio, non può sostituire il tetto con una terrazza al fine di migliorare l’utilizzo del proprio appartamento, ma il proprietario del sottotetto può trasformare una parte del tetto in terrazza, a condizione però che non venga alterata la funzione di copertura e protezione delle strutture sottostanti. Precedentemente l’orientamento giurisprudenziale vietava la trasformazione del tetto in terrazza, sia perché tale intervento veniva considerato appropriazione della cosa comune, sia perché tale modifica veniva eseguita unilateralmente.

È bene quindi ricordare che prima di effettuare un intervento di tale tipologia è obbligatorio rispettare la stabilità del fabbricato, senza alterare il decoro architettonico.