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Partendo dal presupposto che l’installazione dei condizionatori da parte di un condomino non debba ledere il decoro architettonico dell’edificio, così come il suo rumore non debba arrecare disturbo ai vicini, la legge non prevede alcuna preventiva autorizzazione da parte dell’assemblea condominiale. In ogni caso il condomino che vorrà realizzare tale installazione dovrà informare l’amministratore, che a sua volta lo comunicherà all’assemblea, – così come succede per i lavori all’interno dei singoli appartamenti- e, in caso di montaggio sulla facciata dell’edificio, anziché sul balcone, dovrà rispettare le distanze minime rispetto agli altri balconi e/o alle finestre. Il condizionatore, inoltre, non può essere ancorato alla parte inferiore del balcone del piano sovrastante a quello del condomino interessato, perché i balconi sono di proprietà del titolare del relativo appartamento e il vicino del piano di sotto non ha alcun diritto di sfruttarne la metratura, seppure per fissarvi il condizionatore. La Cassazione, in aggiunta, ha stabilito che i condizionatori d’aria, essendo impianti tecnologici, necessitano della cosiddetta Scia (segnalazione certificata di inizio di attività).