Con l’ordinanza interlocutoria n. 18741/2019 del 12 luglio scorso la Terza Sezione Civile della Cassazione ha interpellato le Sezioni Unite sulla vexata quaestio dell’individuazione del soggetto tenuto ad avviare il procedimento di mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Ad oggi, infatti, il legislatore non ha indicato chi, tra l’opposto e l’opponente, debba attivare la mediazione e, di conseguenza, su quale soggetto ricadano le conseguenze negative dell’improcedibilità nel caso di mancato avvio della procedura.
Gli orientamenti giurisprudenziali attuali sostengono teorie opposte:
mentre il primo, maggioritario, è conforme a quanto stabilito dalla Cassazione con la sentenza n. 24629/2015 e sostiene che l’onere di instaurare la mediazione spetta all’opponente e, in caso di mancata introduzione del procedimento di mediazione, l’opposizione è dichiarata improcedibile e di conseguenza il decreto ingiuntivo diviene esecutivo; il secondo orientamento sostiene invece che l’onere di attivare la mediazione spetta all’opposto e, in caso di mancato avvio del procedimento, l’opposizione viene accolta con revoca del decreto ingiuntivo.
Attendiamo quindi il chiarimento dalle Sezioni Unite.