Approvato il 14/05/2019 dalla Camera il Disegno di Legge sull’assegno di divorzio, che verrà adattato ai più recenti orientamenti giurisprudenziali e ai mutamenti sociali ed economici intercorsi negli ultimi anni.
La prima proposta di cambiamento ha interessato il concetto di “tenore di vita”.
Per stabilire l’entità dell’assegno, spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell’unione civile, sarà necessario individuare una serie di criteri:
- primo fra tutti: la durata del matrimonio
- l’età e lo stato di salute di chi richiede il mantenimento
- il contributo dato da entrambi i coniugi “alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune”
- la “ridotta capacità reddituale dovuta a ragioni oggettive”
- la cura dei figli under 18, disabili o economicamente non indipendenti.
Tra le novità del DDL, con le quali si introducono modifiche al testo dell’articolo 5 della Legge n. 898 del 1° dicembre 1970 e che ora passano all’esame del Senato, vi è la previsione di un assegno “a tempo”, un mantenimento quindi che duri per un determinato periodo stabilito dal Giudice, nel caso in cui la precaria condizione economica del coniuge sia dovuta a fattori contingenti o superabili.
Altra novità per l’interruzione dell’assegno di mantenimento riguarda il mutamento della condizione dell’ex coniuge che decida di risposarsi oppure abbia una convivenza stabile.
Riassumendo:
- L’assegno di mantenimento non sarà più a vita ma temporaneo
- Gli alimenti non saranno più calcolati sul tenore di vita durante il matrimonio
- La valutazione della situazione economica interesserà sia i redditi che il patrimonio
- L’assegno verrà interrotto in caso di nuovo matrimonio o unione civile o convivenza stabile. Non verrà ripristinato se questi rapporti termineranno.