IL CONTRATTO DI CONVIVENZA IN MEDIAZIONE

Con la legge Cirinnà del 2016 è stata introdotta in Italia una nuova disciplina per regolamentare la
convivenza di “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca
assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o
unione civile”. Le coppie di fatto possono quindi regolare gli aspetti patrimoniali del loro rapporto
attraverso un contratto di convivenza, redatto in forma scritta con un atto pubblico dinanzi ad un notaio
oppure con una scrittura privata autenticata da un avvocato o con un accordo di mediazione, allo scopo di
attestarne la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico. Il “contratto/accordo” dovrà
contenere l’indicazione della residenza, le modalità di contribuzione alla vita in comune, il regime
patrimoniale della comunione dei beni e addirittura disciplinare le condizioni di rottura del rapporto. Potrà
contenere anche trasferimenti immobiliari, di beni mobili registrati, di quote societarie. In tal caso sarà
necessario, anche nell’accordo di mediazione, l’intervento di un notaio. È importante sottolineare però che
tra i conviventi non vi è alcun diritto successorio neanche della legittima, a meno che non vi sia testamento
che rispetti la quota disponibile.