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L’ordinanza della Corte di Cassazione dell’11/09/2017 ha chiarito che “ai fini della redazione delle tabelle millesimali di un condominio, per determinare il valore di ogni piano o porzione di piano, bisogna prendere in considerazione sia gli elementi intrinseci dei singoli immobili oggetto di proprietà esclusiva che gli elementi estrinseci, nonché le eventuali pertinenze delle proprietà esclusive, in quanto consentono un migliore godimento dei singoli appartamenti al cui servizio ed ornamento sono destinati in modo durevole, determinando un accrescimento del valore patrimoniale dell’immobile”.

Le tabelle millesimali sono redatte solitamente dal costruttore dell’edificio, ma possono essere approvate anche successivamente con l’unanimità dell’assemblea.  Ai fini del calcolo dei millesimi – unità di misura della proprietà individuale rispetto all’intero edificio- la superficie reale di ogni unità immobiliare viene rapportata in millesimi al volume del fabbricato, tenendo conto anche degli elementi estrinseci, come ad esempio l’esposizione dell’appartamento, e la presenza o meno di pertinenze.

I millesimi possono essere rettificati o modificati anche nell’interesse di un solo condomino, con la maggioranza degli intervenuti in assemblea e almeno la metà del valore dell’edificio sia quando sono conseguenza di un errore sia quando vengono a mutare le condizioni di una parte dell’edificio attraverso sopraelevazioni, incremento o diminuzione di superfici, con alterazione di più di un quinto del valore proporzionale dell’unità immobiliare anche di un solo condomino. Il costo di tale variazione deve essere sostenuto da chi ha provocato la modifica. L’amministratore non può decidere di rettificare i millesimi senza autorizzazione assembleare; nel caso in cui invece non si adoperasse a farlo può essere revocato con il risarcimento di eventuali danni.