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I fratelli Luca e Alberto Pierini avanzavano domanda di mediazione civile al fine di definire la controversia sorta con le parti invitate: la loro sorella, Veronica Pierini, l’ex marito della sorella, Pietro Ruggeri, e la loro nipote Elena Ruggeri, controversia di natura economico patrimoniale scaturente dall’apertura della successione ereditaria della signora De Petris Domitilla.

Tuttavia le parti coinvolte nella suddetta mediazione, esposte analiticamente le rispettive istanze e anche su consiglio del mediatore e degli avvocati che le assistevano, facevano sintesi dei rispettivi interessi raggiungendo, dopo diversi incontri, un accordo, con finalità anche transattiva che ponesse fine alla contesa tra loro sorta.

Il mediatore, essendo stato predisposto l’accordo, procedeva dunque a chiamare il pubblico ufficiale (Notaio Angelucci), autorizzato all’autenticazione delle sottoscrizioni delle parti, ai fini della trascrizione e voltura dell’atto nei competenti registri immobiliari.

Nello specifico, le parti istanti risultavano proprietarie per la quota di un mezzo (1/2) ciascuno di un appartamento sito nel comune di Lanciano. Tale appartamento era pervenuto ai signori Luca e Alberto Pierini per effetto del contratto di cessione in proprietà e dalla estinzione del diritto di abitazione spettante alla signora De Petris Domitilla per la sua morte avvenuta in data 10 luglio 2016.

Il signor Pietro Ruggeri risultava invece proprietario dell’appartamento sito nel comune di Pescara.

L’intenzione ora dei signori Pierini da un lato, e del sig. Ruggeri dall’altro, era di concludere un contratto di permuta in forza del quale:

– i signori Luca e Alberto Pierini trasferivano al signor Pietro Ruggeri, che ai sensi dell’art. 1411 c.c. deviava gli effetti in favore della figlia Elena Ruggeri, l’immobile di loro proprietà;

– a titolo di corrispettivo, il signor Pietro Ruggeri trasferiva in parti uguali ai medesimi signori Luca e Alberto Pierini, la porzione immobiliare di sua proprietà.

Per effetto del presente accordo di mediazione:

– si poneva fine, tra l’altro, ad ogni lite, anche potenziale, relativa alla suddetta procedura di mediazione;

– i signori Luca e Alberto Pierini divenivano proprietari per la quota di 1/2 (un mezzo) ciascuno dell’immobile sito in Pescara;

– la signora Elena Ruggeri, per effetto dell’art. 1411 c.c., diveniva unica ed esclusiva proprietaria dell’appartamento sito in Lanciano.