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Alla 31° riunione plenaria del CEPEJ (Commissione Europea per l’Efficienza della Giustizia), tenutasi a Strasburgo il 3-4 dicembre scorso, è stato approvato il Codice di Condotta Europeo per gli organismi di mediazione.

Si tratta di un codice che offre delle linee guida a chi si occupa di mediazione e, al fine di migliorare il presente documento, il CEPEJ invita gli organismi di mediazione che lo desiderano ad utilizzare questo documento inviando le loro osservazioni alla Segreteria del CEPEJ.

Codice di Condotta Europeo per gli Organismi di Mediazione

Questo codice di condotta stabilisce una serie di principi che i centri, gli istituti o altri organismi di mediazione possono volontariamente adottare. Può essere utilizzato dagli organismi di mediazione (compresi i loro dipendenti e affiliati) che offrono servizi di mediazione in vari campi del contenzioso come quello civile, commerciale, familiare, amministrativo e penale. Questo codice è coerente e può essere utilizzato congiuntamente al Codice europeo di condotta per mediatori elaborato nel 2004 dall’Unione europea e alle raccomandazioni della Commissione europea per l’efficienza della giustizia (CEPEJ) e alle linee guida e altri strumenti sulla mediazione e ADR. I legislatori degli Stati Membri del Consiglio d’Europa possono incorporare i principi di questo codice nelle rispettive normative nazionali come standard base per gli organismi di mediazione.

Al fine di migliorare il presente documento, il CEPEJ-GT-MED invita gli organismi di mediazione che desiderano utilizzare questo documento ad inviare le loro osservazioni al Segretariato del CEPEJ.

  1. DEFINIZIONE

“Organismo di mediazione” è qualsiasi ente pubblico o privato che gestisce o amministra una procedura di mediazione condotta da un soggetto terzo neutrale (da qui in avanti “mediatore”) che offre il servizio di assistere le parti in lite a risolvere amichevolmente la loro controversia.

  1. QUALITÀ E COMPETENZA DEL SERVIZIO

Gli organismi di mediazione dovrebbero adottare tutte le misure ragionevoli per garantire un adeguato livello di qualità e competenza dei loro servizi assicurando che:

  1. TRASPARENZA E COMUNICAZIONE

Gli organismi di mediazione dovrebbero avere un sito internet continuamente aggiornato e facile da consultare e/o altri mezzi di comunicazione per fornire ai fruitori delle mediazioni un’accurata e facile comprensione delle informazioni su:

L’organismo di mediazione non dovrebbe rilasciare dichiarazioni false, scorrette o fuorvianti nelle sue comunicazioni o azioni di marketing sui suoi servizi e su quelli dei mediatori affiliati.

  1. REGOLE ED ETICA DI MEDIAZIONE

Gli organismi di mediazione dovrebbero assicurarsi di applicare il Codice di condotta europeo per i mediatori come standard minimo nella fornitura di servizi di mediazione.

Gli organismi di mediazione si attengono alle regole e alle procedure relative alle loro prestazioni e fornitura di servizi di mediazione, come stabilito dalle leggi nazionali.

  1. INDIPENDENZA, IMPARZIALITÀ E NEUTRALITÀ

Gli organismi di mediazione devono essere indipendenti e imparziali nei confronti di tutti i litiganti e consulenti legali. Tutte le procedure di mediazione devono essere gestite in modo imparziale, neutrale e indipendente.

Gli organismi di mediazione non possono offrire servizi di mediazione insieme ad altri servizi professionali o attività commerciali estranee alla risoluzione delle controversie. Lo staff dell’organismo di mediazione, gli azionisti e i mediatori affiliati non possono agire come avvocati, consulenti, formatori o giudici nella stessa controversia o per una delle parti prima della fine della controversia o entro un tempo ragionevole dopo che sia finita.

Gli organismi di mediazione devono rispettare tutte le altre restrizioni e procedure al fine di salvaguardare l’indipendenza e l’imparzialità.

  1. CONFLITTO DI INTERESSI

Gli organismi di mediazione dovrebbero istituire procedure per individuare ed eliminare potenziali conflitti di interesse.

Gli organismi di mediazione dovrebbero rivelare l’esistenza di fatti, interessi o relazioni che ragionevolmente possano influenzare la sua imparzialità o indipendenza compresi:

  1. RECLAMI, PROCEDURE DISCIPLINARI E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Gli organismi di mediazione dovrebbero istituire e applicare procedure di reclamo per disciplinare equi ed efficaci meccanismi per gestire le controversie riguardanti i mediatori o il personale di amministrazione delle procedure di mediazione.

Gli organismi di mediazione dovrebbero ricorrere principalmente a procedure di composizione amichevole nelle proprie controversie tramite negoziazione e mediazione.

  1. RISERVATEZZA

Prendendo atto del fatto che, come norma generale, tutte le informazioni associate alle procedure di mediazione sono riservate, gli organismi di mediazione dovrebbero adottare tutte le misure possibili per garantire la riservatezza prevista dalle leggi e dai regolamenti  e/o concordata con le parti.