I fatti: il signor Antonio (deceduto in data 3/7/2010) nel 2006 era stato ricoverato, dopo la morte della moglie, in casa di riposo; gli eredi: il fratello sig. Pietro e gli attori ( sig.ri a.fl., a.br.), convengono che, per motivi di vicinanza e di tempo, la figlia di Pietro (Diletta), nonché nipote di Antonio, si sarebbe occupata delle necessità amministrative e quotidiane, agendo di fatto in qualità di amministratrice.
Nel 2006 Diletta aveva ottenuto dallo zio Antonio la delega ad operare sul suo conto corrente per poter effettuare tutte le operazioni necessarie.
Dopo il decesso del de cuius, gli attori, nella qualità di coeredi, richiedevano alla banca una rendicontazione del conto corrente a lui intestato. Dall’esame dello stesso emergevano movimentazioni importanti tali da far presumere che la nipote delegata, Diletta, si fosse indebitamente appropriata di ingenti somme, complessivamente € 279.500,00.
Gli attori ritenevano che non potevano costituire donazioni indirette né i prelievi ingiustificati effettuati dalla convenuta, né la sottoscrizione da parte del de cuius delle polizze Risparmio Plus New in quanto, a loro parere, Antonio non era in grado di capire il contenuto della modulistica che aveva firmato. Avviavano così la mediazione chiedendo alla sig.ra Diletta la restituzione di tutte le somme prelevate dal conto corrente senza giustificazione, nonché i premi assicurativi incassati in forza delle polizze sottoscritte.
Diletta decideva di aderire al procedimento, respingendo ogni accusa e replicando di aver agito sempre e solo nell’interesse di suo zio Antonio; i prelievi sono serviti per le necessità quotidiane del sig. Antonio e per pagare i lavori di manutenzione straordinaria sull’immobile di proprietà. Nessun prelievo, pertanto, è da considerarsi ingiustificato.
La proposta: Durante la mediazione i rappresentanti delle due parti decidono, anche se su posizioni molto diverse, di instaurare trattative conciliative. L’unico problema di difficile soluzione, già prima della mediazione è riferibile alle posizioni reciproche prese dalle parti e che possono impedire qualsiasi negoziazione. Ciascuna delle due parti, infatti, sebbene supportata dal proprio legale, era ferma sulle proprie posizioni, stimolando le altre a fare lo stesso e creando una situazione di impasse per la quale sembrava difficile raggiungere un accordo.
Il problema fondamentale era la rigidità con cui le parti tenevano le rispettive posizioni, rischiando, ancora prima di iniziare la procedura di mediazione, di ostacolare la possibile intesa.
Posizioni diverse: Il mediatore propone di seguire una logica differente: in merito ai propri interessi e bisogni, anziché continuare a porsi “per posizioni”, sarebbe meglio orientarsi “ per risultati”. Solo così, infatti, si potrà realizzare l’accordo. Partendo dal ”fabbisogno reale”, con l’intervento del mediatore e dei rispettivi assistenti, le parti riusciranno ad accordarsi ed a rinsaldare i propri rapporti per il futuro. Accordo.