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PRO E CONTRO DEL DDL SULL’ AFFIDO CONDIVISO

PRO E CONTRO DEL DDL SULL’AFFIDO CONDIVISO – LA MEDIAZIONE FAMILIARE DIVENTA OBBLIGATORIA

Se da un lato il ddl n. 735, presentato al Senato il 1° agosto scorso, vuole dare risalto alla famiglia, incentivando la de-giurisdizionalizzazione della separazione nei casi di presenza di minori e quindi responsabilizzare i genitori sull’educazione futura dei propri figli, “lasciando al giudice il ruolo residuale di decidere in caso di mancato accordo”, dall’altro lato lascia alcune perplessità sulla sua applicazione pratica, soprattutto per quanto riguarda il rispetto dei “tempi equipollenti” e, di conseguenza, il “mantenimento diretto” ovvero l’obbligo di versare all’ex coniuge l’assegno per il sostentamento del minore.

PRO CONTRO
Il ddl introduce un criterio normativo essenziale per la coppia in via di separazione con minori, perché anziché spingerla nel vorticoso tunnel giudiziario, che il più delle volte alimenta asti e dissidi, impone la mediazione civile obbligatoria quale condizione di procedibilità prima di avviare l’eventuale giudizio. Saranno infatti gli stessi genitori ad intraprendere il percorso della mediazione familiare, coadiuvati da una figura esperta e professionale, che li aiuterà a definire le linee guida per la gestione e l’educazione del figlio minore, con la redazione del cosiddetto piano genitoriale. I coniugi, nel loro percorso di mediazione familiare, dovranno essere assistiti obbligatoriamente dai legali che, a volte, rischiano di portare avanti l’interesse del proprio cliente, perdendo di vista quello comune del minore, ostacolando quindi il lavoro del mediatore familiare.
Il 1° articolo del ddl istituisce e regolamenta la professione del mediatore familiare, che dovrà rigorosamente essere munito di titoli di studio, specializzazioni e percorsi di formazione ad hoc, oltre ad essere iscritto nell’elenco dei mediatori della regione di appartenenza. Secondo il ddl i pernottamenti presso il padre e la madre dovranno essere garantiti per almeno dodici giorni al mese. Il che potrebbe comportare disagi al minore qualora i genitori vivano distanti tra loro: i figli potrebbero avere difficoltà nella frequentazione della scuola a cui sono iscritti o nelle attività sportive e extrascolastiche che svolgono. I dodici giorni al mese, comprensivi dei pernottamenti, richiedono che i minori debbano, almeno ogni settimana, dormire nell’una o nell’altra abitazione per due o tre notti consecutive o, altrimenti, nel caso in cui i genitori decidano di renderli continuativi, potrebbero causare destabilizzazione nel minore, costretto a modificare abitudini e atteggiamenti a seconda del genitore e/o dell’ambiente in cui si trovi, costringendolo a faticosi trasferimenti.
L’articolo 11 rivede il vigente articolo 337-ter del c.c., cioè i provvedimenti riguardo ai figli. Il minore avrà diritto al mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e a trascorrere con ciascuno di loro tempi adeguati, paritetici ed equipollenti. È molto delicata la questione della contribuzione diretta, soprattutto laddove vi sia una notevole differenza reddituale tra i genitori. La disuguaglianza di guadagno tra ex coniugi può rappresentare un fattore di rischio nella costruzione del rapporto con il figlio.
La divisione dei tempi impone anche la doppia residenza per i figli, per cui tutte le comunicazioni scolastiche, amministrative, mediche e simili arriveranno ad entrambi i genitori.Nel piano genitoriale, che dovrà essere delineato con l’aiuto del mediatore familiare, sarà necessario indicare la misura e la modalità con cui ciascuno dei genitori provvede al mantenimento diretto dei figli, sia per le spese straordinarie che per quelle ordinarie, anche attribuendo a ciascuno specifici capitoli di spesa, in misura proporzionale al proprio reddito e ai tempi di permanenzapresso ciascun genitore,considerando sempre le esigenze del minore, il tenore di vita godutodal figlio durante la convivenza dei genitori. Se le informazioni di carattere economico – cita l’articolo 11 del ddl- non dovessero risultare sufficientemente documentate,il giudice può disporre l’accertamento della polizia tributaria suiredditi e sui beni oggetto della contestazione.
Per quanto riguarda l’assegnazione della casa familiare cointestata, il giudice potrà stabilire che i figli mantengano lì la residenza e, in caso di disaccordo tra i coniugi, verrà indicato il genitore che continuerà a risiedervi. In caso di proprietà esclusiva in capo a uno dei due genitori, si dovranno applicare le normative vigenti in materia di proprietà, comodato, diritto di usufrutto e locazione. Il genitore, quindi, non proprietario della casa familiare non potrà continuare a risiedervi.

Queste le linee principali del disegno di legge sull’affidamento dei minori, presentato al Senato meno di un mese fa e passibile di cambiamenti, modifiche e ulteriori discussioni. Sicuramente si tratta di una vera rivoluzione nel campo del diritto di famiglia, che presenta aspetti sia positivi che negativi.

 

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