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Una recente pronuncia della Corte di Cassazione evidenzia la difficoltà interpretativa di due norme contrapposte, scaturenti dagli artt. 71 quater c.c. e 5 del d.lgs. 28/2010. Se da una parte la revoca dell’amministratore di condominio è un procedimento camerale e quindi non rientrerebbe nella condizione di procedibilità, dall’altra l’art. 71 quater c.c. precisa che per “controversie in materia di condominio”, ai sensi dell’art. 5 del d.lsg 28/2010, si intendono quelle dagli artt. 61 a 72 c.c., compresa quindi la revoca dell’amministratore.

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