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Con l’ordinanza in esame (Tribunale di Roma, ordinanza 12.3.2018 – Est. Moriconi RG.25447-17), il Giudice capitolino dispone il rinnovo del procedimento di mediazione, poiché le parti non hanno partecipato alla mediazione ritualmente (non erano presenti personalmente) ed effettivamente (si sono limitate a partecipare alla sola sessione informativa).

Secondo il dott. Moriconi il “mandante” non può prevedere ex ante quali saranno gli sviluppi delle discussioni e le soluzioni ai problemi che unicamente le parti potranno attuare con piena consapevolezza. Infatti, solo loro personalmente conoscono quali siano i reali interessi. A tal proposito, il Giudice ricorda come ci sia la possibilità che un negozio venga annullato, poiché l’avvocato-mandante non aveva riportato il reale interesse della parte rappresentata. Compito dell’avvocato dovrebbe essere quello di sostenere e promuovere la cultura dell’accordo, piuttosto di quella dell’antagonismo e del conflitto.

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