Tel. 06 62280464 – 06 45653549

Anche in sede di appello la mediazione ordinata dal giudice diventa condizione di procedibilità

La Corte d’Appello di Napoli, oltre a considerare il grado di istruzione delle parti e il carico di lavoro gravante sulla sezione civile competente, ordina alle parti di esperire il tentativo di mediazione, da svolgersi con la loro presenza personale, che non dovrà limitarsi al solo incontro informativo, bensì a tutto il corso della mediazione. La loro assenza, senza giustificato motivo, costituirà comportamento valutabile e sanzionabile (art. 8 co. 4/bis , d.lgs. 28/10). Inoltre, in caso di mancato accordo, il mediatore avrà la facoltà di formulare una proposta conciliativa e le parti potranno fissare a verbale la loro eventuale proposta conciliativa. A conclusione della mediazione le parti avranno l’onere di informare la Corte d’Appello sull’esito della procedura, almeno 30 giorni prima della successiva udienza.

Scarica il PDF con il testo integrale dell’ ordinanza.