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I diritti reali figurano nell’elenco delle materie che richiedono, prima della causa innanzi al giudice, il previo obbligatorio esperimento del procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Tra le cause che riguardano i diritti reali vi è anche la servitù di passaggio. Può capitare, infatti, che il titolare del fondo servente non consenta al titolare del fondo dominante -ovvero colui che attualmente ha il diritto di passaggio- l’esercizio della servitù oppure che entrambe le parti vogliano la soppressione della servitù, cosicché, qualora il proprietario del fondo dominante sia d’accordo, si potrebbe stipulare un contratto per stabilire l’estinzione della servitù.

Diversamente, in caso di resistenza da parte di quest’ultimo, non resta che avviare la procedura di mediazione prima di poter adire il tribunale competente e, quindi, richiedere la cessazione della servitù non più necessaria, gravante sul suo fondo, previa dimostrazione del venir meno della situazione che ha dato origine al diritto di passaggio.

Pertanto, prima di iniziare un procedimento giudiziario, che potrebbe rivelarsi lungo e costoso, è bene vagliare la disponibilità del vicino a stipulare un accordo, da raggiungere in mediazione, considerando tutti i vantaggi di raggiungere autonomamente ciò che potrebbe imporre il giudice con una sentenza.