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Con ordinanza del 19.05.2016 il Giudice del Tribunale di Lecce demandava le parti in mediazione, ma l’opponente non attivava la mediazione entro il termine dei 15 giorni. Ad avviso del Giudicante, risultava irrilevante e tardivo il deposito dell’istanza del 22 febbraio 2017, quando il termine era già ampiamente scaduto. Nonostante il termine in questione non avrebbe natura perentoria, ma solo ordinatoria (art. 152 c.p.c.), “il carattere della perentorietà del termine può desumersi, anche in via interpretativa tutte le volte che, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, lo stesso debba essere rigorosamente osservato (in questo senso Cass. n.14624/00, 4530/04”), proprio come per il termine per proporre opposizione a decreto ingiuntivo (di cui all’art. 641 c.p.c.). La mediazione tardivamente attivata rendeva, quindi,  “improduttivo di effetti il relativo incombente, provocando gli stessi effetti del mancato esperimento di esso”. Ne seguiva, dunque, l’applicazione della sanzione della improcedibilità della domanda giudiziale e la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

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