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impugnazione delibera assembleare - condominio

IMPROCEDIBILE IL GIUDIZIO SE NON VIENE ESPERITA LA MEDIAZIONE

Il Tribunale di Pistoia condanna il condomino che non ha tentato la via stragiudiziale prima di intraprendere il giudizio. La parte attrice avrebbe dovuto avviare preventivamente la mediazione, trattandosi, infatti, di materia obbligatoria, ovvero impugnazione di delibera assembleare di condominio. Il Condominio, quindi, come parte convenuta, eccepisce l’improcedibilità della domanda per il semplice motivo che il tentativo di mediazione obbligatoria non era stato esperito, ritenendo, altresì, che la delibera impugnata fosse già stata sanata. Il Giudice pistoiese constata il mancato esperimento della mediazione e concede alle parti il termine per presentare la domanda. Ma, al primo incontro, mentre l’Amministratore del Condominio si presenta personalmente, la parte attrice non fornisce alcun giustificato motivo della sua assenza e si fa rappresentare da un sostituto del suo legale. La domanda giudiziale viene, pertanto, dichiarata improcedibile e la parte attrice viene condannata al pagamento del contributo unificato dovuto per il giudizio, oltre alle spese di causa della parte convenuta.

 

Tribunale di Pistoia, sentenza 25.02.2015 – Est. Nistri

TAG: Mediazione, condominio, mancata partecipazione personale, improcedibilità, sanzioni

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PISTOIA

Nella persona del G.O.T. Avv. Massimo Nistri in funzione di Giudice Unico

Nella causa N.R.G. /2014

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile

tra

Condomino

Contro

Condominio

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Parte attrice ha introdotto il giudizio per sentire dichiarare la nullità e/o annullabilità della

delibera assembleare del condominio 4/2/2014 circa i punti 3 e 4, per mancato rispetto del termine

di preavviso e per mancata indicazione dei votanti e della maggioranza.

Si costituiva il condominio eccependo la improcedibilità per mancanza del tentativo di mediazione

obbligatoria, e nel merito eccependo l’avvenuta sanatoria della delibera impugnata per successiva

nuova delibera sui medesimi punti; concludeva per il rigetto della domanda.

Il Giudice d’ufficio alla prima udienza rilevava il mancato esperimento del tentativo di mediazione

obbligatoria ante causam, e concedeva termine alle parti per la presentazione della domanda ai

sensi dell’art. 5 comma 1 bis del decreto legislativo 28/2010.

All’udienza del 22/5/2015 le parti precisavano le conclusioni, come da apposito verbale.

Parte attrice: precisato che la materia del contendere risulta cessata, con richiesta di dare atto della

annullabilità della delibera assembleare impugnata richiamando le conclusioni di cui in atto di

citazione; in subordine dichiarare cessata la materia del contendere con soccombenza virtuale delle

spese e della mediazione.

Parte convenuta: come la comparsa di costituzione.

La causa risulta istruita in via documentale.

La domanda della parte attrice deve dichiararsi improcedibile per mancato effettivo svolgimento

di mediazione obbligatorio precedente alla causa.

Difatti per ritenere validamente espletato il tentativo di mediazione la previsione normativa

dispone che:

  1. a) La parte interessata introduca prima della causa la domanda di mediazione, nel caso l’attrice ha

provveduto solo a seguito dell’ordine del Giudice;

  1. b) Partecipazione personale delle parti alle sessioni innanzi all’Organismo di Mediazione; in

particolare la parte che ha interesse ad assolvere la condizione di procedibilità (nel caso la attrice)

ha l’onere di partecipare all’iter davanti al mediatore, specificando l’articolo 5 comma 1 bis del

d.lgs.28/2010 la sola funzione di assistenza del legale, e non di rappresentanza.

  1. c) Qualora il giudice, si sensi dell’art. 5 comma 2 d.lgs. 4 marzo 2010 n.28, disponga, dopo aver

valutato la natura della causa ed il comportamento delle parti, l’esperimento del procedimento di

mediazione, condizione necessaria affinché l’ordine del giudice possa ritenersi correttamente

seguito (e la condizione di procedibilità della domanda giudiziale di cui all’art. 5 comma 1 bis

d.lgs. 28/2010) e che le parti (assistite dai propri difensori) siano personalmente presenti

all’incontro con il mediatore (Tribunale Firenze, sez.II, 19/03/2014) … Il Giudice ritiene anche per

la mediazione obbligatoria da svolgersi prima del giudizio ex art. 5, co. 1 bis d.lgs. 28/2010, è

necessario che le parti compaiano personalmente (assistite dai propri difensori come previsto

dall’art. 8 d.lgs. 28/2010) e che la mediazione sia effettivamente avviata.

Nel caso in esame, nel procedimento di mediazione non è comparsa la parte attrice, ma un

sostituto del difensore di quest’ultima.

Pertanto, occorre rilevare d’ufficio il mancato avveramento della condizione di procedibilità ai

sensi dell’art. 5 c. 1 bis decreto cit. ( Ord. Trib. Firenze 26/11/2014).

Nel caso come documentato dal verbale 3/10/2014 dall’Organismo di Conciliazione adito la parte

attrice (nel presente procedimento giudiziale) non è comparsa personalmente, risultando per la

predetta parte la sola presenza di sostituto del difensore processuale, circostanza che, da sola,

porta ad escludere l’effettivo svolgimento della fase obbligatoria di mediazione.

Presente, invece, è risultato il legale rappresentante del condominio convenuto.

Ciò basta per ritenere non effettivamente svolto ed adempiuto l’obbligatorio tentativo obbligatorio

di mediazione ex art. 5 comma 1 bis d.lgs. 28/2010 nei termini concessi dal Giudice.

Per la mancata partecipazione dell’attrice, senza giustificato motivo, al procedimento di

mediazione questa deve essere condannata al versamento all’entrata al Bilancio dello Stato di

somma pari ad euro 112,00, corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ex art. 8

  1. 4 bis d.lgs. 28/2010.

Circa le spese, queste seguono la soccombenza per addebito alla parte attrice della improcedibilità,

con diminuzione per la sola parziale fase istruttoria e per lo scaglione di valore denunciato.

P.Q.M.

Il Tribunale di Pistoia, ogni diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa e rigettata,

definitivamente pronunciando,

– dichiara la improcedibilità delle domande della parte attrice;

– condanna la parte attrice al versamento all’entrata al Bilancio dello Stato di somma pari ad

euro 85,00 corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ex art. 8 co. 4 bis d.lgs.

28/2010;

– condanna la parte attrice al pagamento in favore della parte convenuta delle spese di causa

che liquida in euro 2.000,00 per compenso, oltre spese generali 15% e oltre Iva e Cap come per

legge.

Così decido in Pistoia in data 25/2/2015

Il G.O.T