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DOMANDA RICONVENZIONALE E MEDIAZIONE – TRIBUNALE DI LECCE

Il procedimento di mediazione va esperito nei confronti di tutte le domande introdotte nel giudizio, in particolar modo quando rientrano tra le materie obbligatorie ex art. 5, comma 1 bis D.Lvo. 28/2010.

Se il ricorrente introduce una nuova domanda rispetto a quella già sottoposta a mediazione prima del processo, il giudice dispone l’avvio di una nuova procedura conciliativa per quella non trattata.

TRIBUNALE DI LECCE

Seconda Sezione Civile

Proc. n. – /2016 R.G.

Segue verbale dell’udienza del giorno 11 ottobre 2016

Il Giudice

Letti ed esaminati gli atti di causa;

– visto l’art. 5, comma 1 bis, del D.Lvo 28/2010, siccome modificato dal D.L. 69 del 2013, ai sensi del quale “Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall’avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell’articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. La presente disposizione ha efficacia per i quattro anni successivi alla data della sua entrata in vigore. Al termine di due anni dalla medesima data di entrata in vigore è attivato su iniziativa del Ministero della giustizia il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione.

L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni”;

– rilevato che la procedura di mediazione non è stata attivata per tutte le domande di parte ricorrente e per la domanda riconvenzionale di parte resistente;

PQM

assegna alla parte il termine di giorni 15 – decorrenti dalla data odierna – per la presentazione della domanda di mediazione e rinvia la causa all’udienza del 7 marzo 2017, prima fascia oraria.

Il Giudice

Dott. Italo Mirko De Pasquale.