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SOLO SE MUNITO DI PROCURA L’AVVOCATO PUÒ DEPOSITARE UNA DOMANDA DI MEDIAZIONE NELL’INTERESSE DEL CLIENTE.

Nel momento in cui l’istanza di mediazione è sottoscritta da un soggetto diverso dall’istante, ad esempio il legale della parte, che deposita una semplice delega e non una procura, “(…) la domanda di mediazione è affetta da insanabile contraddittorietà intrinseca che impedisce di considerarla validamente presentata”. L’irregolare deposito della domanda, infatti, inficia insanabilmente la procedura conciliativa.

In ogni caso, – sentenzia il Tribunale di Modena- la domanda di mediazione così come formulata prevedeva l’ipotesi di semplice assistenza del difensore di fiducia ed eventualmente delega allegata, non che il difensore di fiducia avesse facoltà di presentare in proprio la domanda e sottoscriverla (…)”.

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