Tel. 06 62280464 – 06 45653549

mpr

CONCILIAZIONI IN SEDE SINDACALE

per la definizione dei rapporti di lavoro

 

Presso la sede di MPR a Roma è attivo il servizio di

CONCILIAZIONI IN SEDE SINDACALE

Il servizio comprende:

– appuntamento in sede;

– presenza dei rappresentanti sindacali del lavoratore e del datore di lavoro;

– deposito del verbale presso la DPL – Direzione Provinciale del Lavoro.

 

Per ulteriori informazioni potete contattare la Segreteria di MPR ai numeri di tel. 06/62280464 e 06/45653549.

I nostri uffici di Roma sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00.

MPR si avvale di mediatori esperti in diritto del lavoro, promuovendo la definizione delle controversie tra datore di lavoro e lavoratore con le forme e modalità previste dal D. Lgs. 28/2010. rendendo l’accordo, eventualmente raggiunto, valido e vincolante ad ogni effetto di legge, in quanto perfettamente conforme al disposto di cui all’art. 2113 c.c., secondo cui le rinunce e le transazioni, che abbiano per oggetto diritti del lavoratore, derivanti da disposizioni inderogabili di legge, e dei contratti o accordi collettivi, sono valide solo se contenute nei verbali di conciliazione, intervenute in sede amministrativa (Commissione Provinciale di Conciliazione), sindacale o giudiziale.

Per garantire quindi il carattere dell’impugnabilità e della definitività al verbale di mediazione, MPR percorre due strade, l’una alternativa all’altra:

  1. prevede la presenza attiva al procedimento di mediazione di un rappresentante sindacale, che deve poi sottoscrivere l’eventuale verbale di conciliazione. In questo caso l’accordo raggiunto con l’assistenza del mediatore, nel rispetto delle procedure definite dal D. Lgs. 28/2010, può essere equiparato a tutti gli effetti a un accordo sottoscritto “in sede sindacale” ed è quindi perfettamente conforme al disposto dell’art. 2113 c.c. Ed infatti, per costante giurisprudenza della Suprema Corte, una conciliazione, per essere qualificata come “sindacale”, ai sensi degli articoli 411, comma terzo c.p.c., nonché 2113, comma quarto, c.c. deve risultare da un documento sottoscritto contestualmente dalle parti nonché dal rappresentante sindacale di fiducia del lavoratore, appartenente all’organizzazione sindacale alla quale questi è iscritto.
  2. fa ratificare dalla Commissione Provinciale di conciliazione competente per territorio l’accordo raggiunto, senza l’assistenza del rappresentante sindacale, in sede di mediazione. Con tale accorgimento, l’accordo raggiunto con l’assistenza del mediatore, nel rispetto delle procedure definite dal D. Lgs. 28/2010, può essere equiparato a tutti gli effetti a un accordo sottoscritto “in sede amministrativa” ed è quindi perfettamente conforme al disposto dell’art. 2113 c.c.. Infatti, l’eventuale accordo raggiunto tra le parti con l’ausilio del mediatore, senza la presenza del sindacalista (per quanto costituisca, comunque, un accordo al quale le parti possono dare spontanea esecuzione), non è di per sé conforme al disposto dell’art. 2113 c.c. e, per essere reso definitivo e non impugnabile, deve essere nuovamente sottoscritto (ad istanza congiunta delle medesime parti), avanti la Commissione Provinciale di conciliazione competente territorialmente, al fine di ottenere la ratifica del medesimo.

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