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LA CONSULENZA TECNICA IN MEDIAZIONE NON E’ UN ATTO PRIVO DI UTILITÀ SUCCESSIVE

A seguito di un incidente stradale era stato introdotto un giudizio, in cui si richiedeva un accertamento tecnico preventivo, al fine di stabilire i danni alla persona del ricorrente subiti. Il Giudice propone un’alternativa a quella, usuale, della nomina di un perito: l’introduzione della mediazione, durante la quale le parti, sollecitando il mediatore, avrebbero nominato un consulente tecnico, esperto in medicina legale.  Il Giudice chiarisce, altresì, che “…la consulenza in mediazione … non è un atto privo di utilità successive, potendo essere prodotto ed utilizzato nella causa…” e aggiunge che: “… i costi della consulenza in mediazione, che le parti sopporteranno in pari misura, … sono senz’altro più vantaggiosi rispetto a quelli della causa”, oltre al fatto che: “i tempi di svolgimento e conclusione del percorso di mediazione … sono più brevi…”.

TRIBUNALE di ROMA

SEZIONE XIII°

ORDINANZA

Il Giudice,

dott. Massimo Moriconi,

letti gli atti e le istanze delle parti,

osserva:

-1-

è stato proposto da C.C. accertamento tecnico preventivo ai sensi dell’art.696 bis in relazione ai

danni alla persona subiti e lamentati a seguito di un incidente stradale occorsogli, mentre era alla

guida di motociclo di sua proprietà, in data 31.3.2014.

Nella contumacia del conducente dell’autovettura antagonista, si costituiva la compagnia

assicuratrice spa U. S. Assicurazioni.

Sentiti i difensori delle parti presenti (ricorrente ed assicurazione), emergeva che non vi era

contestazione fra le parti circa l’esistenza e le modalità del sinistro, ma solo sulle conseguenze

derivatene, relativamente ai danni alla persona del ricorrente.

Il giudice prospettava alle parti un’alternativa a quella, usuale, della nomina, sicuramente possibile

e pertinente alla fattispecie concreta, di un consulente tecnico di ufficio e precisamente

l’introduzione di una procedura di mediazione, nell’ambito della quale le parti avrebbero potuto

invitare e sollecitare il mediatore alla nomina di un consulente tecnico esperto in medicina legale

In particolare il giudice segnalava le seguenti circostanze:

la possibilità di nomina di un consulente nel procedimento di mediazione è espressamente

prevista dalla legge;

anche nel caso di mancato accordo, la consulenza in mediazione ed in particolare la relazione

dell’esperto elaborata e depositata in quel procedimento non è un atto privo di utilità successive,

potendo essere prodotto ed utilizzato nella causa che segue alle condizioni, nei limiti e per gli

effetti che la giurisprudenza ha motivatamente elaborato;

le parti potranno sottoporre al consulente, di comune accordo, mediante la fattiva presenza e

collaborazione del mediatore, i quesiti che meglio rispondano agli interessi coinvolti nella lite;

i costi della consulenza in mediazione, che le parti sopporteranno in pari misura, anche tenuto

conto delle modeste indennità di mediazione previste dalle norme, sono senz’altro più vantaggiosi

(e prevedibili, attesa la possibilità di previa interlocuzione con l’organismo, di cui è impensabile

una corrispondente in sede giudiziale) rispetto a quelli della causa;

i tempi di svolgimento e conclusione del percorso di mediazione (neppure soggetto alla

sospensione feriale) sono più brevi, disponibili dalle parti e meno formali di quelli del

procedimento giudiziale;

la possibilità, least but non last, che il consulente in mediazione, compensato in ogni caso a forfait

per il suo lavoro, secondo le usuali convenzioni che i migliori organismi di mediazione

intrattengono con i consulenti, possa operare realmente a fini conciliativi, sviluppando un’utile

sinergia con il mediatore;

A fronte di tali indubbi aspetti positivi del percorso mediatorio, il giudice avvertiva però che tali

vantaggi potranno essere conseguiti:

solo laddove venga compulsato un organismo, a scelta del ricorrente, o congiuntamente di

entrambe le parti, serio ed efficiente, dotato di mediatori onesti e competenti; con assoluta

esclusione di quegli organismi e di quei mediatori che perseguano solo un interesse di lucro

connesso all’offerta di una rapida rimozione, ancora da molti istanti ricercata (ed illusoriamente

immaginata, vista la ormai diffusa giurisprudenza che richiede l’effettività del percorso di

mediazione), della condizione di procedibilità della causa in presenza di mediazione obbligatoria o

demandata;

solo allorché il mediatore, capace e preparato, sappia orientare la (sua) scelta e propiziare l’attività

del consulente nominato (fra i C.T.U. del tribunale) nell’alveo di un percorso rispettoso dei

fondamentali principi che devono essere considerati dal consulente anche in ambito non

giudiziario, qual è la mediazione, ed in particolare il rispetto del contraddittorio; l’astensione

dall’acquisizione in mancanza del consenso, delle dichiarazioni delle parti; il contenimento

dell’attività di consulenza nel perimetro dei quesiti che le parti di comune accordo abbiano inteso

demandargli, etc.. (cfr. l’ordinanza citata in nota per l’esposizione di un decalogo delle regole che

devono essere rispettate dal consulente in mediazione).

I difensori delle parti concordavano con il giudice sulla utilità e convenienza di tale percorso

mediatorio, sicché occorre provvedere di conseguenza.

-2-

L’art. 5 del decreto legislativo 28/2010 prevede al quarto comma lettera C) che nei procedimenti di

consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all’articolo 696-bis del codice di

procedura civile non si applichino i commi 1-bis e 2 .

Vale a dire che le prescrizioni relative alla mediazione obbligatoria ed a quella demandata non si

applicano al presente procedimento.

Ne consegue che l’invito di questo giudice, nel caso in esame, non va iscritto in tali moduli

procedimentali, per gli effetti che ne possono scaturire, ma piuttosto quale percorso volontario

concordato dalle parti all’esito della prospettazione da parte del giudice delle evidenti maggiori

utilità di una buona mediazione.

P.Q.M.

a scioglimento della riserva,

FISSA termine fino al quindicesimo giorno dalla comunicazione del provvedimento per

depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che

per prima vi proceda, la domanda di mediazione;

RINVIA all’udienza del 10.12.2015 h.9,30 per quanto di ragione.

Roma lì 16.7.2015

Il Giudice

 dott.cons.Massimo Moriconi