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Secondo il Giudice Fabrizio Pasquale l’onere di attivare la mediazione, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, spetta alla parte opponente. La ragione, chiarisce il Giudice, “va rinvenuta nella volontà di differenziare i casi in cui la domanda (…) veicoli in giudizio un diritto di credito che abbia quelle caratteristiche tali da poter essere tutelato in via monitoria, dai casi in cui la stessa domanda riguardi un credito privo dei predetti requisiti, prevedendo una condizione di procedibilità solo per questi ultimi, ma non anche per i primi”. E aggiunge: “Nel silenzio della norma, è, dunque, più logico pensare che la condizione di procedibilità non riguardi la domanda monitoria iniziale (domanda in senso sostanziale) avanzata dal creditore ingiungente, bensì l’opposizione (domanda in senso formale) formulata dal debitore ingiunto con la notifica dell’atto di citazione”. In tal senso, la condizione di procedibilità ha anche una funzione dissuasiva di “opposizioni pretestuose”, perché colui che ha interesse a contestare l’esistenza di un credito, prima di ricorrere al giudizio, ha in primis la possibilità e dunque l’onere di tentare l’esperimento della procedura di mediazione, come “occasione privilegiata” per comporre amichevolmente la controversia.

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