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LA MEDIAZIONE NON POTRÀ CONSIDERARSI ESPERITA CON UN SEMPLICE INCONTRO PRELIMINARE TRA I SOLI DIFENSORI DELLE PARTI, ANCORCHÉ MUNITI DI PROCURA SPECIALE

Nell’ordinanza del 27/04/2016 il Giudice milanese precisa che nel procedimento di mediazione è necessaria sia la presenza delle parti (o procuratori muniti del potere di conciliare) sia quella dei rispettivi legali. Specifica inoltre che, quando la mediazione è ordinata, è doveroso proseguire oltre l’incontro informativo e invita il mediatore a verbalizzare quale tra le parti dichiari di non voler proseguire nella mediazione oltre l’incontro preliminare.

Scarica l’Ordinanza del Trib. di Milano – Ordinanza del 27-04-2016 – Giudice Martina Flamini