Il mero incontro informativo non può essere parificato allo svolgimento dell’esperimento di mediazione

IL MERO INCONTRO INFORMATIVO NON PUO’ ESSERE PARIFICATO ALLO SVOLGIMENTO DELL’ESPERIMENTO DI MEDIAZIONE

In una lite di natura societaria il Giudice Massimo Moriconi demandava, con ordinanza del 25/11/2013, le parti in mediazione, le quali, assistite dai loro avvocati, partecipavano al solo incontro informativo e dichiaravano di non voler procedere oltre. Per realizzare la condizione di procedibilità della domanda giudiziale è necessario, secondo il Giudice, non fermarsi alla sola fase introduttiva, che risulta essere un “simulacro” dell’intera procedura. “Il non pòssumus delle parti si qualifica come ingiustificata e pregiudiziale renitenza ad un ordine legittimamente dato dal giudice – sentenzia il dott. Moriconi il 26/05/2016- ed espressione di un volontario quanto ingiustificabile rifiuto a priori di sperimentare realmente con lealtà e senza riserve mentali un percorso conciliativo”. E aggiunge che ritenere soddisfatto il precetto della legge in materia di mediazione demandata, oltre che obbligatoria, è un’aporia, perché la semplice formale introduzione della domanda non è sufficiente per esperire la condizione di procedibilità.

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