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IL MERO INCONTRO INFORMATIVO NON PUO’ ESSERE PARIFICATO ALLO SVOLGIMENTO DELL’ESPERIMENTO DI MEDIAZIONE

In una lite di natura societaria il Giudice Massimo Moriconi demandava, con ordinanza del 25/11/2013, le parti in mediazione, le quali, assistite dai loro avvocati, partecipavano al solo incontro informativo e dichiaravano di non voler procedere oltre. Per realizzare la condizione di procedibilità della domanda giudiziale è necessario, secondo il Giudice, non fermarsi alla sola fase introduttiva, che risulta essere un “simulacro” dell’intera procedura. “Il non pòssumus delle parti si qualifica come ingiustificata e pregiudiziale renitenza ad un ordine legittimamente dato dal giudice – sentenzia il dott. Moriconi il 26/05/2016- ed espressione di un volontario quanto ingiustificabile rifiuto a priori di sperimentare realmente con lealtà e senza riserve mentali un percorso conciliativo”. E aggiunge che ritenere soddisfatto il precetto della legge in materia di mediazione demandata, oltre che obbligatoria, è un’aporia, perché la semplice formale introduzione della domanda non è sufficiente per esperire la condizione di procedibilità.

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