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Convegno 31.03.2016

Di Daniela Auciello

Alla luce delle novità giurisprudenziali in materia di mediazione, si è tenuto il 31 marzo un convegno di formazione professionale, indirizzato ad avvocati e mediatori, per approfondire il tema del primo incontro, detto anche “incontro-filtro o preliminare o programmatico”, come ha precisato l’avv. Fabio Valerini, uno dei relatori presenti. All’interno della sala Unità d’Italia della Corte d’Appello Civile di Roma, il Legale, che, oltre a svolgere la professione di avvocato, è anche mediatore, docente della Cattedra di procedura civile dell’Università Europea di Roma e, in ultimo, formatore, ha chiarito come la gestione del primo incontro sia il primo passo, fondamentale, per far sì che il tentativo stragiudiziale di conciliazione venga avviato. Chiarendo la posizione del mediatore, che non può e non deve essere considerato un “ausiliare del Giudice”, il Relatore ha definito il ruolo del “terzo imparziale”, che non possiede alcun potere coercitivo, ma semplicemente deve essere un attento osservatore, in grado di “superare le ostilità”, senza animare gli animi, stabilendo quell’empatia necessaria tra le parti, per permettere la prosecuzione e quindi l’adesione alla procedura di mediazione.

Il primo incontro di mediazione è un momento essenziale e propedeutico e sarà in questa fase che il mediatore dovrà illustrare alle parti il procedimento nelle sue varie fasi, la redazione dei verbali, i tempi di durata delle riunioni, il verbale finale con l’eventuale accordo e i relativi costi. La gestione di questa fase, da parte del mediatore, è molto delicata poiché dovrà verificare con le parti se esiste la volontà di iniziare la mediazione, dovrà controllare che le parti siano i soggetti titolari della controversia o che gli stessi siano validamente rappresentati, cioè i rappresentanti dispongano dei poteri necessari e sufficienti a iniziare la mediazione e definire la controversia.

Che tipo di procura deve avere la parte in mediazione? Il Legislatore si rifà al Codice Civile, secondo cui la procura può essere “un semplice foglio di carta”, con cui un soggetto conferisce ad un altro il potere di rappresentarlo. Il più delle volte, però, sono i Regolamenti dei vari organismi di mediazione a complicare la procedura, prevedendo l’esibizione della procura notarile e “obbligando, quindi, le parti a rivolgersi ad un notaio per partecipare alla mediazione”. Alcuni ritengono che il mediatore debba avere la “certezza assoluta sul potere del soggetto che interviene nel procedimento, di disporre del diritto sostanziale delle parti in mediazione …”. Ma il mediatore non ha poteri d’investigazione, pertanto dovrà svolgere le normali verifiche.

L’orientamento giurisprudenziale attuale, oltre a dar potere al mediatore, a volte anche più grande di quello che gli spetterebbe, rispetto alla normativa vigente, sta consolidando la prassi secondo cui le parti chiamate in mediazione siano obbligate a presentarsi personalmente, assistite dai propri legali, i quali, a loro volta, non hanno la facoltà di partecipare con delega, perché impossibilitati ad assumere il duplice ruolo di difensore e di convenuto.  “I soggetti – ha affermato Fabio Valerini- devono essere scissi e l’avvocato non può cumulare le due funzioni”.

Tra le varie ipotesi che possono verificarsi al primo incontro vi è quella per cui la parte invitata non voglia prendere parte alla procedura. Pertanto il mediatore, che è tenuto a fare tutto il possibile affinché il tentativo stragiudiziale di conciliazione venga esperito, può fare due cose, ha spiegato l’avv. Valerini: “redigere l’attestazione di mancata adesione, dopo aver verificato la ritualità della comunicazione alla parte invitata, oppure scrivere un verbale di rinvio, tentando di convincere la parte a partecipare alla mediazione, anche –ha suggerito- con la produzione e l’invio di un’ulteriore lettera in cui il mediatore, attraverso un’attività di tipo persuasivo, dia atto del fatto che l’incontro si è svolto alla presenza dell’istante e che esiste un’ulteriore possibilità di partecipazione alla mediazione”. In tal modo il mediatore avrà davvero provato tutte le vie possibili per tentare l’adesione delle parti, comprese quelle, come la Pubblica Amministrazione, le banche e le assicurazioni, che sono solite non partecipare.