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L’obbligo del tentativo di mediazione è rivolto solo alla domanda principale e non alla domanda riconvenzionale

L’obbligo del tentativo di mediazione non si estende alla chiamata in causa del terzo: di conseguenza le domande rivolte nei confronti di soggetti diversi da quelli originari della lite non sono sottoposte ad alcuna condizione di procedibilità. È quanto ha stabilito il Tribunale di Palermo nell’ordinanza in esame del 27 Febbraio 2016.

Secondo il Giudice, dott.ssa Nozzetti, la norma prevede che il tentativo di mediazione non costituisce condizione di procedibilità del processo, bensì della singola domanda giudiziale. Ogni singola domanda dovrà, quindi, essere preceduta dal relativo tentativo di mediazione. Inoltre il convenuto è colui che riceve la chiamata in causa dell’attore, non il “terzo” chiamato.

Il magistrato siciliano ritiene altresì che, nel caso in cui si dovesse avviare una seconda mediazione con la chiamata del terzo, si avrebbe un eccessivo allungamento dei tempi di durata del processo, oltre che aggravio di spese per la parte istante, costretta a depositare una nuova domanda.

L’ordinanza si conclude con il seguente inciso: “deve intendersi ragionevolmente limitata all’iniziativa processuale che dà vita ad un processo e non si estende anche ai fenomeni di ampliamento dell’ambito oggettivo del giudizio già avviato”.

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