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Tribunale di Perugia – Ordinanza 02/03/2016

Il Collegio del Tribunale di Perugia con l’ordinanza del 2 marzo 2016 ha enunciato che anche la mediazione volontaria sospende il termine di decadenza per tutta la durata del procedimento di mediazione e che il medesimo termine ricomincia a decorrere dalla data di deposito del verbale negativo.

La presente ordinanza chiarisce anche che il Giudice, in caso di mancata partecipazione delle parti al procedimento di mediazione, senza giustificato motivo, può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio, oltre che valutare tale comportamento ai fini della pronuncia sulle spese.

Il Tribunale di Perugia ha infatti riconosciuto non sussistenti ragioni per discostarsi dal principio di soccombenza, anche in considerazione della mancata presentazione del reclamato innanzi all’Organismo di mediazione.

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