Il mediatore verbalizza il rifiuto

Articolo di Marco Marinaro pubblicato sul Sole24ORE dell’11 febbraio 2016

Il mediatore non è un collaboratore del giudice né un suo ausiliario. Tuttavia, in ragione dello stretto collegamento tra mediazione e processo, il mediatore «deve trascrivere ogni circostanza – quand’anche consistente in dichiarazioni delle parti – utile a consentire (al giudice) le valutazioni di competenza, altrimenti impossibili, attinenti alla partecipazione (o meno) delle parti al procedimento di mediazione ed allo svolgimento dello stesso, come pure le circostanze che attengono al primo incontro informativo».

Sono le conclusioni cui perviene il Tribunale di Roma (estensore Moriconi) con un’ordinanza del 25 gennaio scorso le cui motivazioni sono volte a mettere in chiaro taluni aspetti problematici della verbalizzazione del primo incontro di mediazione e, in particolare, della sua fase introduttiva che prelude e si conclude con la mancata prosecuzione del procedimento. La controversia sottoposta alla decisione del giudice capitolino nasce da una richiesta di risarcimento del danno cagionato nel corso di un trattamento estetico in esito alla quale, dopo una breve istruttoria, era stata motivatamente disposta la mediazione. Al primo incontro di mediazione entrambe le parti partecipavano personalmente e con l’assistenza dei rispettivi avvocati.

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