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Ai sensi dell’art. 20 del d.m. 55/2014, il giudice del tribunale di Verona, dott. M. Vaccari, nella sentenza del 29/10/2015, stabilisce che al difensore spetta il compenso per l’attività di assistenza in fase di mediazione, trattandosi di “attività con autonoma rilevanza rispetto a quella di difesa svolta nel presente giudizio”. Per la fase di mediazione spetta, dunque, un compenso autonomo all’avvocato: ciò vale sia nel caso di mediazione intrapresa prima del giudizio, che per quella demandata dal giudice. Nel caso specifico, trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice aveva ordinato il tentativo di conciliazione dopo la prima udienza di decisione sulla provvisoria esecuzione del decreto stesso.
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